GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, CONCORSO DI COLPA DEL PASSEGGERO DANNEGGIATO NON è AUTOMATICO

Non è sempre e comunque in colpa chi, dopo aver accettato di essere trasportato a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolto in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Spetta invece sempre al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, l’esistenza e il grado della colpa del trasportato nella causazione del sinistro.

Lo stabilisce l’ordinanza 24920/2024, della Corte di Cassazione sul ricorso avverso una sentenza secondo cui l’appellante, accettando di essere trasportato a bordo di un veicolo condotto da una persona in evidente stato di ebbrezza, aveva contribuito all’avverarsi del danno (lesioni personali) da lui stesso patito.

La Cassazione, pur dichiarando il ricorso improcedibile, ha ritenuto di esaminare la controversia nel merito nell’interesse della legge. La materia dell’assicurazione Rca è disciplinata dalla Direttiva 2009/103/Ce, cosicché è parso opportuno alla Corte verificare se sia compatibile col diritto unionale l’ interpretazione dell’articolo 1227, 1°comma del codice, intesa ad escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo a motore condotto da soggetto in stato di ebbrezza.

Tale norma stabilisce che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendo del tutto il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. La Direttiva 2009/103/Ce osserva la Corte, ha per obiettivo includere tutte le persone trasportate nei benefìci assicurativi.

Obiettivo che rischierebbe di essere vanificato ove per legge, o anche in forza di una clausola contrattuale, si escludessero dalla copertura assicurativa i passeggeri, che erano a conoscenza (o avrebbero dovuto esserlo) del fatto che il conducente del veicolo era in stato di ebbrezza. Non di meno, l’articolo 13 della direttiva demanda all’autonomia degli Stati membri di dettare le regole della responsabilità civile, prevedendo la possibilità di una corresponsabilità del passeggero, che sapeva o avrebbe dovuto sapere, che il conducente del veicolo fosse in stato di ebbrezza al momento del sinistro.

L’antinomia della norma rispetto all’obiettivo del legislatore Ue di includere tutte le persone trasportate nei benefìci assicurativi aveva già sollecitato l’intervento della Corte di giustizia, che nella causa C-537/03, aveva affermato due importanti principi di diritto, in base ai quali non sarebbe compatibile con il diritto Ue una normativa nazionale che neghi al passeggero il risarcimento del danno o lo limiti in misura sproporzionata, mentre sarebbe consentito agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato «in base ad una valutazione caso per caso» di circostanze eccezionali. In continuità con questi principi, la Cassazione ha concluso che l’eventuale concorso colposo del passeggero debba essere accertato dal giudice di merito avuto riguardo a tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie.

2024-09-19T16:26:26Z dg43tfdfdgfd